IL TRIBUNALE DI MASSA Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Il giudice, premesso che K.F. e' tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale; Che in ipotesi di condanna dovra' essere applicata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, con divieto di conseguire nuova patente nei cinque anni successivi alla revoca; All'udienza odierna il difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/1992 nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria in conseguenza della condanna per reati diversi sotto il profilo della colpa, dell'offensivita' e della pericolosita'; Osserva La questione appare rilevante nel processo in esame poiche' l'eventuale condanna imporrebbe l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente e del divieto di conseguire una nuova patente per il periodo di cinque anni, come disposto dall'art. 222 del codice della strada. Il legislatore, con l'introduzione nel codice penale delle due ipotesi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio stradale e lesioni stradali) ha stabilito, in caso di violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un trattamento sanzionatorio sensibilmente piu' repressivo rispetto alle comuni ipotesi di omicidio e lesioni colpose. Tale scelta legislativa, non sindacabile in quanto giustificata dalla volonta' di contenere il fenomeno degli incidenti stradali con danno alle persone determinati da condotte colpose e dalla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, deve pero' essere verificata alla luce dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. La discriminazione, vietata dall'art. 3 della Costituzione, sembra integrata dall'aver previsto di trattare nello stesso modo situazioni diverse, sia sotto il profilo dell'oggettiva gravita' e pericolosita', sia sotto il profilo del diverso grado di rimproverabilita' connesso alle diverse situazioni. In particolare si osserva che la sanzione della revoca della patente per la durata di cinque anni e' prevista quale conseguenza della condanna per il delitto di lesioni stradali, a prescindere dalla ricorrenza delle circostanze aggravanti o attenuanti specifiche, e per l'omicidio stradale; le pene previste per tali reati spaziano dai sei mesi di reclusione nel caso di lesioni stradali attenuate ai diciotto anni di reclusione nel caso di omicidio stradale aggravato. Inoltre non e' prevista alcuna differenza tra le ipotesi in cui il colpevole abbia agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e i casi in cui cio' non sia avvenuto. Tale ultimo aspetto sembra contrastare anche con il dettato di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione, che prevede la finalita' rieducativa della pena, atteso che viene prevista la medesima, grave, sanzione amministrativa per condotte che, palesemente, non sono parificabili sotto il profilo del disvalore e della necessita' di rieducazione del colpevole.